DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 92/2007 - Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Regolamento per il riordino degli organismi operanti presso il Ministero delle infrastrutture, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Numero 92 Anno 2007 GU 12.07.2007 Codice 007G0107

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;92

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Testo vigente

Art. 2

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Comma 1

Durata degli organismi e relazione di fine mandato

Comma 2

I comitati e gli organismi indicati all'articolo 1 durano in carica tre anni, decorrenti dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, gli organismi sopra citati presentano una relazione sull'attivita' svolta al Ministro delle infrastrutture, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione congiunta della perdurante utilita' dell'organismo e della conseguente eventuale proroga della durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti degli organismi di cui all'articolo 1 restano in carica fino alla scadenza del termine di durata dei medesimi organismi e, nel caso di proroga della durata degli stessi, possono essere confermati.


Art. 3

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Comma 1

Disposizioni finanziarie

Comma 2

Dall'attuazione del presente provvedimento, tenuto conto anche degli effetti derivanti, ai sensi dell'articolo 29, comma 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dalla soppressione delle commissioni e degli organismi gia' operanti presso questo Ministero e non menzionati nell'articolo 1, nonche' di corrispondenti riduzioni delle spese sostenute rispetto a quelle sostenute nel 2005 relativamente alle commissioni ed organismi che comportano soltanto costi indiretti a carico dell'amministrazione, deriva una riduzione della spesa complessiva sostenuta dal citato Ministero non inferiore al trenta per cento di quella sostenuta nell'anno 2005 per le finalita' di cui all'articolo 29, comma 1, del citato decreto-legge n. 223 del 2006.


A tale fine, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 58, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, la spesa complessiva degli organismi di cui al presente provvedimento, ivi compresi gli oneri di funzionamento e gli eventuali compensi per i componenti, in qualunque forma erogati e comunque denominati, e' ridotta del trenta per cento rispetto a quella sostenuta nell'esercizio finanziario 2005. Per l'anno 2006, la riduzione opera in misura proporzionale rispetto al periodo corrente tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 223 del 2006 ed il 31 dicembre 2006, tenuto conto degli impegni di spesa gia' assunti alla medesima data di entrata in vigore del decreto.


In particolare, i gettoni di presenza, le indennita' o qualsiasi altro compenso comunque denominato spettante a coloro che, a qualsiasi titolo, compongono i comitati e gli organismi indicati all'articolo 1, sono rideterminati con decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in misura tale da assicurare il conseguimento degli effetti finanziari di cui al comma 1.


Art. 4

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Comma 1

Pari opportunita' tra donne e uomini

Comma 2

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.