IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 52. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio sono aggiunti quelli di:
Diritto tributario;
Geografia applicata.
Art. 64. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti quelli di:
Storia della lingua latina;
Filologia italiana;
Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Storia della lingua greca;
Estetica;
Filmologia;
Semitistica.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Ebraico e lingue semitiche comparate" e' soppresso.
Art. 65. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia sono aggiunti quelli di:
Storia contemporanea;
Storia delle religioni;
Filmologia.
Art. 70. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne sono aggiunti quelli di:
Storia della letteratura ispano-americana;
Semitistica;
Filmologia.
Nello stesso elenco l'insegnamento di "Ebraico e lingue semitiche comparate" e' soppresso.
Presso la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali la denominazione del corso di Specializzazione di "Tecniche radioisotopiche e di protezione dalle radiazioni" e' cambiata in quella di "Radioprotezione e tecniche radioisotopiche".
Art. 281. - All'elenco degli insegnamenti impartiti nel predetto corso di specializzazione e' aggiunto quello di "Legislazione di radioprotezione".
Art. 523, relativo alla scuola di perfezionamento per tecnici fisioterapisti (scuola diretta a fini speciali) e' modificato nel senso che il punto A e' abrogato e sostituito dal seguente:
"Al corso possono essere ammessi annualmente venti allievi".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1