IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Bari in data 17 febbraio 1970, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato "Ospedaletto dei bambini", di Bari, e' stato classificato ospedale specializzato regionale a norma degli articoli 19, 20, 24 e 54 della citata legge;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 7 marzo 1929;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Ospedaletto dei bambini", con sede in Bari, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Bari;
un membro eletto dal consiglio comunale di Bari;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 7 marzo 1929.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1