IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Genova, in data 2 dicembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato "Ospedali civili" di Genova, e' stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' degli articoli 3 e 4 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno:
Decreta:
L'ospedale, denominato "Ospedali civili", con sede in Genova, di cui alle premesse, comprendente l'ospedale Pammatone e l'ospedale dei Cronici, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Genova;
un membro eletto dal consiglio comunale di Genova;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1964, registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 1964, registro n. 39 Interno, foglio n. 54.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1