DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 221/1970 - Dichiarazione di ente ospedaliero degli istituti ospitalieri, con sede in Cremona.

Dichiarazione di ente ospedaliero degli istituti ospitalieri, con sede in Cremona.

Numero 221 Anno 1970 GU 09.05.1970 Codice 070U0221

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-01-22;221

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Cremona in data 23 aprile 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato istituti ospitalieri di Cremona e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 1 dello statuto approvato con regio decreto 9 dicembre 1935;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Gli istituti ospitalieri, con sede in Cremona, di cui alle premesse, sono dichiarati ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Cremona;
due membri eletti dal consiglio comunale di Cremona;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 9 dicembre 1935.