A decorrere dal periodo di paga in corso alla data del 1 aprile 1974, l'aliquota del contributo dovuto alla gestione degli assegni familiari dell'istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani dalle aziende editoriali, ivi comprese le cooperative editoriali iscritte nei registri prefettizi e nello schedario generale delle cooperative ai sensi del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni e integrazioni, e' determinata nella misura dell'1,60% della retribuzione lorda calcolata ai sensi dell'art. 12 della legge 30 aprile 1969, n. 153.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1