DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modifiche ed integrazioni al regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, concernente modalita' per la determinazione del corrispettivo a favore degli appa

Numero 971 Anno 1973 GU 09.02.1974 Codice 073U0971

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1973-10-10;971

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Testo vigente

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Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Il primo comma dell'art. 30 del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e' cosi' sostituito:
"Nei casi in cui l'appalto del magazzino abbia luogo a trattativa privata, il corrispettivo a favore dell'appaltatore, commisurato, in ragione percentuale sull'importo dei generi prelevati, al lordo dell'aggio spettante ai rivenditori, e' stabilito dalla direzione generale, sentita una commissione nominata con decreto del Ministro per le finanze, presieduta da un funzionario della stessa direzione generale con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente e composta di altri due funzionari con qualifica non inferiore a quella di ispettore capo. Le mansioni di segretario della commissione sono svolte da un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto"


Art. 3

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Comma 1

Presso la direzione generale dei monopoli di Stato e' istituita una commissione paritetica, nominata con decreto del Ministro per le finanze, composta da tre funzionari della direzione generale dei monopoli con qualifica non inferiore a quella di primo dirigente e da tre rappresentanti dell'Associazione dei gestori dei magazzini vendita che conti il maggior numero di iscritti. Funge da segretario un funzionario amministrativo della carriera direttiva o di concetto dell'Amministrazione dei monopoli. La commissione di cui innanzi ha il compito di esaminare i problemi di natura giuridica ed economica o di altra natura che sorgano fra l'Amministrazione dei monopoli e la categoria dei gestori dei magazzini vendita e di proporre i mezzi piu' idonei per la loro risoluzione.


Art. 4

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.L. 22 DICEMBRE 1974, N. 18, CONVERTITO SENZA MODIFICAZIONI DALLA L. 3 APRILE 1974, N. 106))