E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Sassari il 18 aprile 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di clinica ortopedica della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. I (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Sassari.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico della provincia romana dell'ordine dei chierici regolari ministri degli infermi (Camillini), vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Sassari si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto stesso nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.