IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto della libera Universita' degli studi "G.
D'Annunzio" di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto della libera Universita' degli studi "G. D'Annunzio" di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Dopo l'art. 56, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in "medicina dello sport" annessa alla facolta' di medicina e chirurgia.
Scuola di specializzazione in medicina dello sport
Art. 57. - Il corso ha la durata triennale.
Art. 58. - Il numero massimo degli iscritti e' di 25 per ciascun anno di corso.
Art. 59. - La frequenza deve essere obbligatoria per tutta la durata del corso.
Art. 60. - Il piano di studio deve essere sia per quanto riguarda le discipline fondamentali che quelle facoltative, corrispondente a quello delle altre scuole di specialita' e cioe':
1° Anno:
Anatomia dell'apparato locomotore;
Biomeccanica applicata all'esercizio fisico;
Biochimica generale ed applicata;
Antropometria ed auxologia;
Storia, sistematica e tecnologia degli sport;
Istituzioni di psicologia generale e psicologia applicata agli sport;
Istituzioni di scienza della nutrizione e dietetica applicata alla attivita' sportiva.
2° Anno:
Anatomia degli apparati circolatorio, respiratorio e nervoso;
Fisiologia delle ossa, delle articolazioni e dei muscoli;
Biochimica ed energia muscolare;
Valutazione funzionale dello sportivo e tecnica fisiologica;
Biofisica del muscolo (facoltativo);
Fisioterapia e rieducazione funzionale (facoltativo);
Farmacologia applicata all'attivita' sportiva (Doping) (facoltativo);
Igiene e medicina preventiva applicata all'attivita' sportiva (facoltativo).
3° Anno:
Fisiologia del sistema nervoso motorio, della respirazione e della circolazione;
Educazione fisica e tecnica dell'allenamento sportivo;
Chirurgia d'urgenza, rianimazione e pronto soccorso;
Medicina legale ed infortunistica;
Traumatologia ed ortopedia dello sport;
Fisiopatologia degli sport (facoltativo);
Assistenza medico-sportiva nei grandi agglomerati urbani (facoltativo).
Art. 61. - Gli iscritti alla scuola sono tenuti a pagare il seguente importo di tasse, e soprattasse e contributi:
tassa immatricolazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa annuale d'iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . L. 18.000 soprattassa annuale esami di profitto. . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributi generali. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.950 contributo riscaldamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000 contributo laboratorio ed esercitazioni. . . . . . . . . . L. 120.000 libretto di riconoscimento . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 1.300 indennita' di schedatura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 500
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1