IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti il regio decreto 16 luglio 1905, n. 646, che approva il testo unico delle leggi sul credito fondiario, il regio decreto 5 maggio 1910, n. 472, che approva il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, e le successive modificazioni;
Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e le successive modificazioni, nonche' il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691;
Visto il proprio decreto 12 giugno 1968, n. 915, che ha eretto in ente morale l'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, con sede in Torino, ne ha approvato lo statuto e lo ha autorizzato ad esercitare il credito fondiario ed edilizio, in conformita' delle disposizioni vigenti in materia, nel territorio delle regioni del Piemonte e della Valle d'Aosta;
Vista la deliberazione dell'assemblea straordinaria degli enti partecipanti all'Istituto medesimo, adottata in data 13 marzo 1972;
Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Udito il parere del Consiglio di Stato;
Sulla proposta del Ministro per il tesoro;
Decreta:
E' approvata la modificazione degli articoli 2, 4, 5, 6, 8, 11, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 23, 24, 25, 26, 28 dello statuto dell'Istituto di credito fondiario del Piemonte e della Valle d'Aosta, ente morale con sede in Torino, in conformita' del testo allegato che costituisce parte integrante del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1