DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1310/1971 - Inclusione dell'abitato di Locadi, frazione del comune di Pagliara, in provincia di Messina, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Inclusione dell'abitato di Locadi, frazione del comune di Pagliara, in provincia di Messina, tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

Numero 1310 Anno 1971 GU 14.02.1972 Codice 071U1310

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;
Vista la legge 13 aprile 1911, n. 311, con la quale l'abitato di Locadi, frazione del comune di Pagliara, e' stato incluso tra quelli da trasferire a cura e spese dello Stato ai sensi della citata legge 9 luglio 1908, n. 445;
Considerato che il detto trasferimento non ha potuto sinora essere attuato e che, d'altra parte, non si sono verificati nel prosieguo di tempo fatti di importanza tale da poter tuttora giustificare il mantenimento della dichiarazione di trasferimento;
Che la dichiarazione di abitato da trasferire puo' essere sostituita con quella di dichiarazione di abitato da consolidare;
Visto il parere favorevole espresso al riguardo dal Consiglio superiore con voto n. 6 nell'adunanza del 13 gennaio 1970;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

1. - L'abitato di Locadi, frazione del comune di Pagliara, in provincia di Messina, e' cancellato dall'elenco di quelli indicati nella tabella E) allegata alla legge 9 luglio 1908, n. 445 (trasferimento di abitati minacciati da frane).
2. - L'abitato medesimo e' aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D) allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).