DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1282/1971 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

Numero 1282 Anno 1971 GU 07.02.1972 Codice 071U1282

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-12-08;1282

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in radiologia.

Scuola di specializzazione in radiologia
(con indirizzo di "Radiologia diagnostica")

Art. 125. - La scuola di specializzazione in radiologia e' limitata al solo indirizzo roentgendiagnostico per cui rilascera' il diploma di specialista in radiologia diagnostica.
Il corso d'insegnamento ha la durata di tre anni ed e' cosi' articolato:
1° Anno:
Fisica, con particolare riguardo alla costituzione della materia, alla produzione, all'assorbimento ed alla misura delle radiazioni;
Nozioni sugli apparecchi ed istrumenti della radiologia;
Anatomia radiologica normale;
Fisiologia radiologica;
Tecnica radiologica generale;
Semeiotica radiologica generale;
Fondamenti di radiobiologia;
Nozioni di statistica e matematica.
2° Anno:
Metodica di esplorazione dei vari organi ed apparati;
Semeiotica radiologica speciale e diagnosi differenziale;
Nozioni generali sulle lesioni da radiazioni e mezzi di protezione;
Moderne tecniche di esplorazione radiologica.
3° Anno:
Esplorazione radiologica nella patologia dei vari organi ed apparati, diagnostica differenziale, rapporti con l'anatomia patologica;
Radiodiagnostica clinica;
Medicina legale e legislazione sanitaria in relazione alla radiologia.
Art. 126. - I corsi saranno integrati da conferenze, esercitazioni e seminari. E' obbligatorio l'internato.
L'obbligo della frequenza durante tutto l'anno accademico (nove mesi) presso l'istituto di radiologia, sede della scuola, puo' essere ridotto a due mesi (su concessione del direttore della scuola) per gli specializzandi che fanno parte di istituti universitari della stessa disciplina che non abbiano la scuola e per gli assistenti di ruolo di primariati della stessa disciplina presso ospedali regionali.
Non e' consentita per alcun motivo l'abbreviazione dei corsi.
E' obbligatorio il superamento degli esami di un corso per l'ammissione al corso successivo.
Il numero degli iscritti alla scuola e' limitato a otto per anno.