DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1266/1971 - Istituzione dell'istituto tecnico industriale di Borgomanero.

Istituzione dell'istituto tecnico industriale di Borgomanero.

Numero 1266 Anno 1971 GU 29.01.1972 Codice 071U1266

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-04-16;1266

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 ottobre 1968 e' istituito l'istituto tecnico industriale di:
1) Borgomanero (Novara) per la chimica industriale e la meccanica.
L'istituto predetto, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, e' riconosciuto come ente dotato di personalita' giuridica e di autonomia nel suo funzionamento ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.


Art. 2

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Comma 1

I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.


Art. 3

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Comma 1

Il contributo annuo a carico dello Stato per il mantenimento dell'istituto di cui all'art. 1 e' stabilito nella misura di L. 123.030.000.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 3, del regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti all'istituto di cui all'art. 1 sono a carico delle amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.