E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione, stipulata in Modena il 9 giugno 1971, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Petrografia applicata" della facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Modena.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Universita' di Modena.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Modena vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Modena si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti effettivamente dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.