A decorrere dal 1 ottobre 1968 sono istituiti i seguenti istituti tecnici industriali:
1) Avellino per la meccanica;
2) Cagliari II istituto per la chimica industriale;
3) Casalpusterlengo (Milano) per la chimica industriale;
4) Castellana Grotte (Bari) per la chimica industriale;
5) Chioggia (Venezia) per le telecomunicazioni;
6) Este (Padova) per le industrie metalmeccaniche e l'elettrotecnica;
7) Faenza (Ravenna) per la meccanica;
8) Foggia II istituto per l'elettronica industriale;
9) Fossano (Cuneo) per la meccanica;
10) Lanciano (Chieti) per la meccanica e l'elettro tecnica;
11) Lovere (Bergamo) per la meccanica;
12) Milano VIII istituto per la meccanica e l'elettrotecnica;
13) Mondovi' (Cuneo) per la meccanica;
14) Piedimonte d'Alife (Caserta) per la meccanica;
15) Sesto San Giovanni (Milano) per la meccanica.
Gli istituti predetti, ai sensi dell'art. 3 della legge 15 giugno 1931, n. 889, sono riconosciuti come enti dotati di personalita' giuridica e di autonomia nel loro funzionamento e sono sottoposti alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
I posti di ruolo e quelli da conferire per incarico sono indicati, per ciascuno degli istituti di cui all'art. 1, nella rispettiva tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 3
#Comma 1
Con la stessa decorrenza di cui all'art. 1 presso l'istituto tecnico industriale "D. Scano" di Cagliari e' soppressa la specializzazione per la chimica industriale. Di conseguenza l'istituto stesso e' riordinato secondo quanto indicato nella tabella organica annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
Art. 4
#Comma 1
I contributi annui a carico dello Stato per il mantenimento degli istituti di cui agli articoli 1 e 3 sono stabiliti nella misura di cui alla tabella A annessa al presente decreto, firmata, d'ordine del Presidente della Repubblica, dal Ministro per la pubblica istruzione e da quello per il tesoro.
La spesa derivante dall'applicazione del presente decreto gravera' sugli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione.
Ai sensi dell'art. 144, lettera E, n. 3 regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, la somministrazione, la manutenzione, il riscaldamento, l'illuminazione e la provvista di acqua dei locali occorrenti agli istituti di cui all'art. 1 sono a carico delle amministrazioni provinciali competenti. Qualora altri enti assumano volontariamente gli oneri di cui al presente comma, le amministrazioni provinciali sono tenute a garantire con apposita delibera l'adempimento da parte di tali enti.