DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 202/1970 - Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Sulmona.

Costituzione in ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Sulmona.

Numero 202 Anno 1970 GU 06.05.1970 Codice 070U0202

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il regio decreto 24 febbraio 1916, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'opera pia "Casa Santa dell'Annunziata" di Sulmona, dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalita' assistenziali;
Visto il decreto del medico provinciale dell'Aquila in data 8 agosto 1969, n. 2627, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile di Sulmona e' stato classificato ospedale generale provinciale;
Visti i verbali in data 13 gennaio 1969, 2 luglio 1969, 21 luglio 1969 e 19 novembre 1969 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Sulmona (L'Aquila), e' costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto e' costituito da:
Immobili:
Edificio, adibito al ricovero ed alla cura degli infermi, sito in Sulmona, viale Mazzini n. 98;
Terreno, riportato nel nuovo catasto terreni del comune di Sulmona alla pagina 11997, foglio n. 49, mappali 23, 24, 25, 26, 237, 243, 406.
Mobili:
Beni mobili, attrezzature, arredi, etc., indicati nell'inventario allegato ai verbali della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire all'ente ospedaliero, per un valore approssimativo di L. 111.710.312.
Attivita':
Alla data del 31 dicembre 1968, per crediti per rette di spedalita', per un ammontare complessivo di Lire 311.782.163.
Passivita':
Alla data del 31 dicembre 1968, per medicinali, generi alimentari, spese generali, etc. per un ammontare complessivo di L. 488.356.894.
Il medico provinciale dell'Aquila, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominera' un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.