IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Latina in data 18 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile di Sezze e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato dalla Congregazione di carita' in data 23 ottobre 1887;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile, con sede in Sezze (Latina), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Latina;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Sezze;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato dalla Congregazione di carita' il 23 ottobre 1887, modificato con regio decreto 16 giugno 1939.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1