DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 152/1970 - Modificazioni alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna.

Modificazioni alla tariffa dei diritti di borsa spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bologna.

Numero 152 Anno 1970 GU 18.04.1970 Codice 070U0152

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1970-02-26;152

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

A decorrere dal 1 gennaio 1970, la tariffa dei diritti annui spettanti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, per la quotazione ufficiale dei titoli presso la locale borsa valori, e' stabilita nella seguente misura:
L. 10.000 (diecimila) di diritto fisso annuo;
in piu' per ogni milione o frazione di milione di capitale sociale ed obbligazionario quotato:
fino ad 1 miliardo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 15 da 1 a 50 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 10 da 50 a 100 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5 oltre 100 miliardi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 3
L'impegno di quotazione e' annuale.
L'importo delle successive emissioni si somma allo importo dei titoli gia' ammessi a quotazione per calcolare il supplemento dovuto.
Sono esenti da tasse i titoli che per legge sono ammessi di diritto alla quotazione.


Art. 2

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Comma 1

Alle societa' che a decorrere dal 1 gennaio 1970 chiederanno l'ammissione dei propri titoli alla quotazione ufficiale presso la borsa valori di Bologna, saranno accordate le seguenti riduzioni dei diritti di quotazione dovuti alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Bologna, ad esclusione del diritto fisso di cui all'art. 1:
a) per i primi due anni di quotazione, nessun diritto;
b) per il terzo anno di quotazione, riduzione del 60%;
c) per il quarto anno di quotazione, riduzione del 40%;
d) per il quinto anno di quotazione, riduzione del 20%.
Le stesse riduzioni saranno applicate anche nel caso di estensione alla borsa valori di Bologna della quotazione di titoli gia' quotati in borse valori, e anche nel caso di contemporanea ammissione a quotazione presso piu' borse valori.
L'ammontare complessivo dei diritti si computa sull'importo del capitale sociale e del capitale obbligazionario, rappresentato dalle azioni e dalle obbligazioni ufficialmente quotato ed in circolazione alla chiusura del bilancio sociale dell'anno antecedente.


Art. 3

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Comma 1

E' fissato in L. 3.000.000 (tremilioni) il massimo dei diritti di quotazione da applicare alle societa' aventi titoli ufficialmente quotati presso la borsa valori di Bologna.


Art. 4

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Comma 1

I diritti fissi annui da pagarsi dagli agenti di cambio, istituti di credito, banchieri ed operatori per l'ingresso nei recinti di borsa, sono stabiliti come segue:
istituti di credito, banchieri . . . . . . . . . . . L. 10.000 agenti di cambio . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 2.000 commissionari. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 5.000 rappresentanti alle grida. . . . . . . . . . . . . . " 3.000 impiegati nell'anti recinto, ciascuno. . . . . . . . " 2.000 fattorini nell'anti recinto, ciascuno. . . . . . . . " 1.000