IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme Sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il regio decreto 1 luglio 1909, con il quale e' stato approvato lo statuto delle "Opere pie D'Onigo" in Pederobba (Treviso), dal quale risulta che l'istituzione persegue scopi ospedalieri ed altre finalita' assistenziali;
Visto il decreto del medico provinciale di Treviso in data 10 novembre 1968, n. 6122, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato "Guglielmo e Teodolinda D'Onigo" delle opere pie D'Onigo, di Pederobba, e' stato classificato ospedale generale di zona;
Visto il verbale in data 17 dicembre 1968 della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero, ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge medesima;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Guglielmo e Teodolinda D'Onigo" (delle opere pie D'Onigo), di Pederobba (Treviso), e' costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero e' costituito da:
a) beni immobili rappresentati da n. 14 (quattordici) fabbricati contraddistinti da n. 13 (tredici) unita' immobiliari, con una superficie complessiva di ettari 1.61.44; e, inoltre, da n. 20 (venti) mappali, per una superficie complessiva di Ha 10.53.53. Gli immobili suddetti risultano specificatamente elencati negli allegati A e B al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero;
b) beni mobili specificatamente elencati nell'allegato inventario al verbale della sopraddetta commissione, con un totale n. 3383 beni inventariati;
c) mutuo passivo di L. 90.000.000, contratto con la Banca popolare di Asolo e Montebelluna.
Il medico provinciale di Treviso, nel termine di due mesi dalla emanazione del presente decreto, nominera' un commissario per la provvisoria gestione dell'ente ospedaliero.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1