IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Firenze in data 1 ottobre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale denominato "Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti", di Firenze, e' stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 3 dello statuto approvato con regio decreto 17 maggio 1933;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 56 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale denominato "Arcispedale di Santa Maria Nuova e Stabilimenti Riuniti", con sede in Firenze, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Firenze;
un membro eletto dal consiglio comunale di Firenze;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con regio decreto 17 maggio 1933.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1