DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste.

Numero 1295 Anno 1972 GU 28.12.1973 Codice 072U1295

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1972-10-31;1295

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, n. 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 124 sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione delle scuole di specializzazione in "ematologia clinica e di laboratorio", in "medicina legale e delle assicurazioni", in "otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale".

Scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio
Art. 125. - La scuola di specializzazione in ematologia clinica e di laboratorio ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica.
Alla scuola possono essere iscritti i laureati in medicina e chirurgia.
La durata del corso di specializzazione e' di tre anni.
Il numero complessivo degli iscritti ai tre anni di corso e' di quindici.
Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000

Art. 126. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) Genetica ematologica;
3) Fisiopatologia della coagulazione e dell'emostasi;
4) Fisiopatologia ematologica;
5) Biochimica ematologica;
6) Fisiopatologia del plasma;
7) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia.
2° Anno:
1) Morfologia e morfogenesi normale e patologica del sangue;
2) Fisiopatologia ematologica;
3) Immunoematologia;
4) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
5) Patologia speciale ematologica;
6) Clinica delle emopatie;
7) Anatomia ed istologia patologica della emopatia e fondamenti di oncologia.
3° Anno:
1) Tecniche di laboratorio inerenti all'ematologia;
2) Nozioni di radiobiologia e di medicina nucleare applicate all'ematologia;
3) Radiodiagnostica e radioterapia ematologica;
4) Patologia speciale ematologica;
5) Clinica delle emopatie;
6) Terapia sistematica ematologica;
7) Terapia trasfusionale.
E' lasciata facolta' alla direzione della scuola di inserire uno o piu' insegnamenti facoltativi.

Scuola di specializzazione in medicina legale e delle assicurazioni
Art. 127. - La scuola ha sede presso l'istituto di medicina legale della Universita' (ospedale maggiore).
Alla scuola sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Durata: 3 anni.
Numero massimo degli iscritti 5 per anno (totale 15 iscritti).
Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000

Art. 128. - Insegnamenti impartiti nella scuola:
1° Anno:
1) Medicina legale generale;
2) Elementi di diritto pubblico e privato;
3) Tecnica e diagnostica anatomo-patologica generale e medico-legale;
4) Traumatologia medico-legale;
5) Semeiotica medico-legale.
2° Anno:
1) Medicina legale penalistica;
2) Deontologia medica;
3) Neuropsichiatria medico-legale;
4) Elementi di medicina criminologica e di medicina penitenziaria;
5) Indagini di sopralluogo;
6) Identificazione personale.
3° Anno:
1) Medicina legale civilistica e canonistica;
2) Tossicologia medico-legale;
3) Tecniche di laboratorio medico-legale ed ematologia forense;
4) Ostetricia e ginecologia forensi;
5) Elementi di legislazione del lavoro;
6) Elementi di medicina del lavoro;
7) Medicina delle assicurazioni;
8) Medicina legale militare e pensionistica civile.

Scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale

Art. 129. - Alla scuola di specializzazione in otorinolaringoiatria e patologia cervico-facciale, che ha sede presso l'omonimo istituto, vengono ammessi i laureati in medicina e chirurgia. Il numero dei perfezionandi e' di (5) cinque per ogni anno di corso; se le domande superano i posti disponibili, l'ammissione sara' fatta per concorso interno con esame scritto su un argomento scelto dal direttore della scuola.
Per accedere ai corsi successivi e' obbligatorio aver superato gli esami del corso precedente, ivi comprese le materie biennali.
Gli esami possono essere sostenuti solo in due sessioni annuali, una estiva ed una autunnale, e comunque non oltre il 30 novembre dell'anno in corso.
Il diploma di specialista viene rilasciato dopo aver superato tutti gli esami e dopo la discussione di una tesi scritta a carattere clinico o sperimentale.
La durata del corso di specializzazione e' di anni 3.
Internato per 3 anni in clinica otorinolaringoiatrica con servizio effettivo di assistente volontario.
Le tasse e soprattasse che gli iscritti sono tenuti a versare, sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione. . . . . . . . . . . . . . . . L. 5.000 tassa di iscrizione. . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 100.000 soprattasse esami. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . L. 7.000

Art. 130. - Gli insegnamenti impartiti sono i seguenti:
1° Anno:
1) Anatomia;
2) Fisiologia;
3) Audiologia (1° anno);
4) Semeiotica otorinolaringoiatrica;
5) Tecnica di laboratorio;
6) Patologia otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (1°anno);
7) Anatomia e istologia patologica otorinolaringoiatrica.
2° Anno:
1) Tecniche operatorie in otorinolaringoiatria;
2) Anestesiologia in otorinolaringoiatria;
3) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale (2° anno);
4) Radiologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Pediatria in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
6) Audiologia (2° anno);
7) Otoneurologia;
8) Foniatria.
3° Anno:
1) Patologia e clinica otorinolaringoiatrica e cervico-facciale; 2) Terapia medica e fisica in otorinolaringoiatria;
3) Neuropatologia in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
4) Oculistica in rapporto con l'otorinolaringoiatria;
5) Chirurgia plastica;
6) Tracheo-broncoscopia;
7) Medicina legale ed infortunistica in otorinolaringoiatria.