IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772 e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071.
convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652 e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dall'autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 22 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in giurisprudenza sono aggiunti quelli di:
Diritto delle Comunita' europee;
Diritto della previdenza sociale.
Art. 59 - all'elenco degli istituti annessi alla facolta' di magistero sono aggiunti i seguenti:
Istituto di musicologia;
Istituto di sociologia;
Istituto di storia contemporanea;
Istituto di storia del teatro e dello spettacolo;
Istituto di scienze religiose.
Il suddetto elenco e' ulteriormente modificato nel senso che l'"Istituto di lingue e letterature straniere viene trasformato nei due seguenti:
Istituto di lingue e letterature romanze;
Istituto di lingue e letterature germaniche.
Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia e' aggiunto il seguente:
Terapia pediatrica sistematica.
Art. 118 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in chimica e tecnologia farmaceutiche e' aggiunto il seguente:
Istituzioni di patologia generale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1