Piena ed intera esecuzione e' data, a decorrere dalla loro entrata in vigore ai seguenti accordi cinematografici:
a) Accordo sulle relazioni cinematografiche tra l'Italia e la Jugoslavia, concluso a Roma il 20 gennaio 1968;
b) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica socialista Cecoslovacca sulla coproduzione cinematografica, con allegati, concluso a Praga il 25 marzo 1968;
c) Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo federale austriaco per il regolamento dei reciproci rapporti cinematografici, concluso a Vienna il 24 aprile 1968;
d) Accordo di coproduzione cinematografica fra il Governo della Repubblica italiana e il Governo del Regno di Svezia, concluso a Roma il 24 luglio 1968;
e) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Belgio, concluso a Roma il 15 ottobre 1970;
f) Accordo di coproduzione cinematografica tra l'Italia e il Brasile, con scambi di note, concluso a Roma il 9 novembre 1970;
g) Scambio di note tra l'Italia e la Francia complementare allo scambio di note relativo all'equilibrio delle coproduzioni cinematografiche del 16 febbraio 1970, effettuato a Parigi il 12 luglio-7 agosto 1971;
h) Scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania per la modifica dell'accordo di coproduzione cinematografica del 27 luglio 1966, effettuato a Bonn il 20 ottobre-9 novembre 1971;
i) Scambi di note tra l'Italia e il Messico per la coproduzione cinematografica con allegato, effettuati a Citta' del Messico il 19 novembre 1971.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1