DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1206/1971 - Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, n. 277, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Istituto di cure marine", con sede in Tirrenia.

Modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, n. 277, concernente la dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale "Istituto di cure marine", con sede in Tirrenia.

Numero 1206 Anno 1971 GU 18.01.1972 Codice 071U1206

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-09-29;1206

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il proprio decreto 16 febbraio 1971, n. 277, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 134 del 28 maggio 1971, con il quale e' stato dichiarato ente ospedaliero l'ospedale denominato "Istituto di cure marine in con sede in Tirrenia (Pisa);
Visto lo statuto del predetto ospedale, approvato con regio decreto 1 luglio 1897, e successive modificazioni, dal quale risulta che l'esatta denominazione dell'ente e "Istituto di cure marine di Tirrenia", e che la sede del medesimo e' il comune di Pisa;
Ritenuta la necessita' di modificare il citato decreto 16 febbraio 1971, n. 277, per quanto concerne la denominazione e la sede dell'ente, nonche', conseguentemente, la composizione del consiglio di amministrazione;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

Il primo ed il secondo comma del decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1971, n. 277, citato nelle premesse sono modificati nel modo seguente:
"L'ospedale denominato "Istituto di cure marine di Tirrenia", con sede in Pisa, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Pisa;
due membri eletti dal consiglio comunale di Pisa;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 1 luglio 1897 modificato con regio decreto 2 febbraio 1932 e con regio decreto 9 aprile 1951".