IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 31 marzo 1904, n. 140, con la quale l'abitato di Montalbano Ionico, in provincia di Matera, fu dichiarato integralmente da consolidare a cura e spese dello Stato;
Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;
Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;
Considerato che, in prosieguo di tempo, si sono verificati nel detto abitato due movimenti franosi di notevole entita' per cui si rende necessario procedere al trasferimento di parte dell'abitato medesimo;
Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio superiore dei lavori pubblici con voto n. 89 nell'adunanza del 16 febbraio 1971;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;
Decreta:
A norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, e' aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E) allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane) quello di Montalbano Ionico, in provincia di Matera, limitatamente alla zona indicata in tinta gialla e delimitata da interlinee in nero nella planimetria annessa che, vistata dal Ministro proponente, fa parte integrante del presente decreto.
Nella rimanente parte dell'abitato resta operante il disposto di cui alla citata legge 31 marzo 1904, n. 140.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1