IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1350 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1939, n. 1734, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Roma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 56. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lettere sono aggiunti i seguenti:
Lingua e letteratura catalana;
Letteratura ellenistico-giudaica;
Storia della civilta' egea.
Art. 57. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in filosofia e' aggiunto:
Logica matematica.
Art. 58. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in lingue e letterature straniere moderne e' aggiunto quello di:
Lingua e letteratura catalana.
Art. 316. - All'elenco degli insegnamenti costitutivi della Scuola nazionale di archeologia sono aggiunti i seguenti:
Preistoria del vicino e medio oriente;
Etnografia preistorica dell'Africa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1