DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1145/1971 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.

Numero 1145 Anno 1971 GU 04.01.1972 Codice 071U1145

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1145

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione: superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Gli articoli 502, 503, 504, 505, 506, 507 relativi al corso di specializzazione di "Ingegneria sanitaria" sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi.
Art. 502. - E' istituito presso la facolta' di ingegneria un corso di specializzazione in ingegneria sanitaria.
Il corso ha la durata di un anno scolastico e comprende i seguenti insegnamenti:

Principi di biologia ed ecologia;
Principi di microbiologia e chimica delle fermentazioni;
Igiene generale;
Chimica e tecnologie delle acque;
Idrologia e gestione delle acque;
Progetti di acquedotti e fognature;
Trattamenti delle acque con progetti;
Inquinamento ambientale;
Igiene industriale e del lavoro;
Pianificazione urbana e territoriale;
Igiene edilizia e tecnica ospedaliera;
Condizionamento degli ambienti.
Altri insegnamenti monografici eventuali.

Art. 503. - Al corso possono essere ammessi i laureati in ingegneria.
Al corso possono anche iscriversi in qualita' di uditori anche i laureati in altre discipline.
Ai laureati in ingegneria che hanno frequentato il corso e sostenuto gli esami finali e rilasciato il diploma di specializzazione in ingegneria sanitaria; agli uditori che avranno sostenuto apposito colloquio verra' rilasciato un attestato di frequenza.
Art. 504. - Il corso si svolge presso la facolta' di ingegneria.
Il direttore del corso e' il professore titolare di ingegneria sanitaria.
Art. 505. - Gli esami finali per il conseguimento del diploma di specializzazione consisteranno in una discussione globale sulle materie insegnate e in una discussione dei progetti elaborati durante il corso.
Il colloquio finale per il conseguimento dell'attestato di frequenza consistera' in una discussione su una o piu' gruppi di materie a scelta del candidato e comunque non inferiore a sei degli insegnamenti fondamentali previsti.
Art. 506. - Gli iscritti al corso sono tenuti a pagare le medesime tasse, sopratasse e contributi stabiliti per gli studenti della facolta' di ingegneria, piu' un contributo speciale la cui entita' verra' fissata di anno in anno dal consiglio di amministrazione su proposta del direttore della scuola, previa approvazione del consiglio della facolta' di ingegneria.
La tassa del diploma e' fissata nella misura di L. 6000, ai sensi dell'art. 7 della legge 8 dicembre 1951, n. 1551.