IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Nefrologia medica;
Auxologia normale e patologica;
Biofisica;
Biologia molecolare;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia toracica;
Endocrinologia ginecologica;
Farmacologia clinica;
Gastroenterologia;
Igiene scolastica;
Immunologia;
Istochimica normale patologica;
Medicina dello sport;
Neuropsichiatria infantile;
Micologia medica;
Epatologia;
Radioterapia;
Rieducazione funzionale e riabilitazione;
Medicina psicosomatica;
Tossicologia clinica.
L'art 523, relativo alla scuola per tecnici fisioterapisti (Scuola diretta a fini speciali) e' modificato nel senso che il punto A) e' abrogato e sostituito dal seguente:
a) Al corso possono essere ammessi annualmente n. 30 allievi.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1