DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1140/1971 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna.

Numero 1140 Anno 1971 GU 03.01.1972 Codice 071U1140

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-10-30;1140

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Art. 1

#

Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2170 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2227, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Bologna, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e ulteriormente modificato come appresso:
Art. 86. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:

Nefrologia medica;
Auxologia normale e patologica;
Biofisica;
Biologia molecolare;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Chirurgia d'urgenza;
Chirurgia toracica;
Endocrinologia ginecologica;
Farmacologia clinica;
Gastroenterologia;
Igiene scolastica;
Immunologia;
Istochimica normale patologica;
Medicina dello sport;
Neuropsichiatria infantile;
Micologia medica;
Epatologia;
Radioterapia;
Rieducazione funzionale e riabilitazione;
Medicina psicosomatica;
Tossicologia clinica.

L'art 523, relativo alla scuola per tecnici fisioterapisti (Scuola diretta a fini speciali) e' modificato nel senso che il punto A) e' abrogato e sostituito dal seguente:
a) Al corso possono essere ammessi annualmente n. 30 allievi.