IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2797 e modificato con regio decreto 30 ottobre 1930, n. 1772, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione.
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Parma, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 62. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
Psicologia;
Tecnica e diagnostica istopatologica;
Chirurgia del cuore e dei grossi vasi;
Terapia medica sistematica;
Endocrinologia e patologia costituzionale;
Dermatologia sperimentale;
Nefrologia medica;
Istochimica.
Nello stesso articolo l'insegnamento complementare di puericultura muta denominazione in quella di "Puericultura e medicina neonatale".
Art. 108. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze geologiche e' aggiunto quello di:
Idrogeologia.
Nello stesso articolo l'insegnamento biennale di fisica sperimentale compreso nell'elenco degli insegnamenti fondamentali, comporta un esame alla fine di ciascun corso annuale.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1