IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 1962, numero 1540, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 31. - All'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche sono aggiunti i seguenti:
a) indirizzo politico amministrativo:
Diritto statuale dei culti;
Storia della Venezia Giulia;
Storia dei movimenti sindacali;
Storia dei partiti e dei movimenti politici;
Filosofia della politica
b) indirizzo politico internazionale:
Storia ed istituzioni dei paesi islamici;
Istituzioni dell'Europa medioevale;
Storia ed istituzioni dei paesi dell'Asia;
Storia dei concordati;
Filosofia della politica;
c) indirizzo politico-economico-sociale:
Statistica economica;
Economia e politica agraria;
Teoria dello sviluppo economico;
Programmazione economica;
Economia dei paesi in via di sviluppo;
Economia dei trasporti;
Filosofia;
Filosofia del diritto;
Storia della societa' industriale.
Art. 60. - All'elenco degli istituti della facolta' di medicina e chirurgia l'istituto di clinica odontoiatrica muta denominazione in quella di "Istituto di clinica odontoiatrica e stomatologica".
Art. 73. - All'elenco degli istituti della facolta' di farmacia e' aggiunto quello di tecnica farmaceutica.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1