DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1109/1971 - Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria "Don Prospero Verona", con sede in Reggiolo.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'infermeria "Don Prospero Verona", con sede in Reggiolo.

Numero 1109 Anno 1971 GU 24.12.1971 Codice 071U1109

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1971-03-15;1109

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il provvedimento del medico provinciale di Reggio Emilia in data 9 dicembre 1969 con il quale si attesta che l'infermeria "Don Prospero Verona" di Reggiolo (Reggio Emilia) non e', allo stato attuale, in possesso dei requisiti per essere classificata tra gli ospedali previsti dal titolo III della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visto il decreto del medico provinciale di Reggio Emilia in data 17 febbraio 1971 con il quale viene classificata infermeria "ora per allora" il predetto ospedale;
Considerato che l'ente anzidetto, alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 24 giugno 1878;
Visti gli articoli 3, 4, 9, 54 e 65 della legge stessa;
Visto l'ultimo comma dell'art. 65 della predetta legge n. 132 a termini del quale, ai fini della costituzione del consiglio di amministrazione, gli enti ospedalieri in questione sono equiparati agli enti ospedalieri comprendenti ospedali di zona;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'infermeria "Don Prospero Verona", con sede in Reggiolo (Reggio Emilia) di cui alle premesse, e' dichiarata ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Reggio Emilia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Reggiolo;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 24 giugno 1878 e modificato con regio decreto 12 maggio 1939.