I canoni annui per l'uso di linee telegrafiche e telefoniche aeree e in cavo, di canali telegrafici in armonica e di apparati telegrafici ceduti dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni ad altre amministrazioni statali, enti diversi e privati, nonche' i canoni relativi alla manutenzione di apparati di terzi eseguita dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni sono stabiliti nella misura risultante dalla tabella annessa al presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' in facolta' dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni di accordare riduzioni, sui canoni di cui all'annessa tabella alle amministrazioni, enti, organizzazioni e societa' concessionarie indicati nell'articolo 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1232, alle condizioni e nei limiti previsti nell'articolo stesso.
Art. 3
#Comma 1
Per le cessioni di circuiti urbani di durata inferiore ai 30 giorni, si applica un canone forfettario giornaliero nella misura di L. 6000 per il primo giorno, di L. 2000 dal secondo al quindicesimo giorno e di L. 1000 per i giorni successivi.
Art. 4
#Comma 1
Per la cessione dei circuiti di cui alle voci 1) e 2) dell'annessa tabella con una o piu' derivazioni intermedie si considerano separatamente, ai fini dell'applicazione del canone, le singole tratte di circuito misurate in linea d'aria.
Per le cessioni di circuiti di cui alla voce 3) con una o piu' derivazioni intermedie urbane si considera, ai fini dell'applicazione dei canoni, la lunghezza totale del circuito misurato in linea d'aria, e, per ciascuna delle predette derivazioni urbane, il relativo canone e' maggiorato del 20%.
Art. 5
#Comma 1
Il circuito ceduto dovra' di norma essere utilizzato a ciascuno dei terminali da un solo utente.
L'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni potra' consentire che il circuito ceduto sia utilizzato, in uno od in entrambi i terminali, da piu' utenti purche' esercenti attivita' identiche.
In tal caso, il canone e' maggiorato rispettivamente del 20%, 30% e 37,5% a seconda che il circuito sia utilizzato, in uno od in entrambi i terminali, da due, tre o piu' utenti; il circuito, inoltre, dovra' essere esercitato secondo le prescrizioni tecniche stabilite dall'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni.
Art. 6
#Comma 1
Le cessioni di cui alle voci 4), 5) e 6) della tabella annessa possono essere effettuate soltanto nei confronti delle amministrazioni statali, enti, organizzazioni e societa' indicati nell'art. 3 della legge 3 novembre 1961, n. 1232.
Art. 7
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal trentesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.