E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Milano il 15 aprile 1969, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Psicologia" della facolta' di lettere e filosofia della Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' esistenti presso la facolta' di lettere e filosofia dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico del Centro auxologico italiano di Piancavallo, vengono determinati in lire 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti il posto di cui al precedente art. 2 sara' senz'altro soppresso ed il titolare cessera' immediatamente dal servizio.