IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Brindisi in data 10 novembre 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale "Antonino Di Summa" di Brindisi, e' stato classificato ospedale generale regionale a norma degli articoli 19, 20, 23 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale "Antonino Di Summa", con sede in Brindisi, di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
sei membri eletti dal consiglio provinciale di Brindisi;
un, membro eletto dal consiglio comunale di Brindisi;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 febbraio 1961, registrato alla Corte dei conti il 22 marzo 1961, registro n. 8 Interno, foglio n. 247, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 24 dicembre 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 gennaio 1966, registro n. 2 Interno, foglio n. 399.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1