A decorrere dal 1 gennaio 1970, alle societa' che chiederanno l'ammissione alla quotazione ufficiale dei propri titoli nella borsa valori di Genova e' accordata l'esenzione dei diritti dovuti per il primo anno di quotazione e la riduzione di un terzo dei diritti medesimi per il successivo quinquennio.
Le facilitazioni di cui sopra si applicano anche nel caso di estensione della quotazione presso la borsa medesima di titoli gia' quotati in altre borse valori o di contemporanea ammissione in piu' borse.
E' confermato in L. 3.000.000 (tremilioni) il massimale annuo dei diritti dovuti per la quotazione ufficiale dei titoli presso la borsa valori di Genova.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1