Per i prodotti appresso indicati l'imposta di consumo sul caffe' e' commisurata all'aliquota prevista per il caffe' naturale in grani e pellicole sulla base dei seguenti coefficienti:
a) caffe' tostato, anche macinato: 1,25;
b) estratti solidi solubili di caffe': 3,60.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Gli estratti liquidi o essenze liquide di caffe' sono soggette all'imposta di consumo sul caffe' nella misura prevista per gli estratti solidi in rapporto al contenuto di caffe' essiccato.
Art. 3
#Comma 1
I surrogati e gli altri prodotti contenenti caffe' sono soggetti all'imposta di consumo sul caffe', nella misura prevista alle lettere a) e b) dell'art. 1, in rapporto al contenuto di caffe' tostato o di estratto solido.
Art. 4
#Comma 1
Per il caffe' decaffeinato l'imposta dovuta e' aumentata del 5%.
Art. 5
#Comma 1
Sono abrogate le note alla tariffa dei dazi doganali concernenti l'applicazione dell'imposta di consumo sul caffe' che sono in contrasto con il presente decreto.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed ha effetto dal 1 gennaio 1970.