IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 gennaio 1955, registrato alla Corte dei conti il 26 febbraio 1955, registro n. 5 Interno, foglio n. 71, modificato con decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 1958, registrato alla Corte dei conti il 22 gennaio 1959, registro n. 2 Interno, foglio n. 108, con il quale e' stato approvato lo statuto dell'ospedale ricovero Madonna del Popolo "Isotta - Cappia" e dal quale risulta che l'ente persegue scopi ospedalieri ed altre finalita' assistenziali;
Visto il decreto del medico provinciale di Novara in data 13 luglio 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale Madonna del Popolo di Omegna e' stato classificato ospedale generale di zona ai sensi degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Visto il verbale della riunione della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni che devono essere trasferiti al nuovo ente ospedaliero ai sensi del secondo comma dell'art. 5 della legge 12 febbraio 1968, n. 132;
Visti gli articoli 3, 5, 54 e 57 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile Madonna del Popolo "Isotta-Cappia", di Omegna (Novara), e' costituito in ente ospedaliero.
Il patrimonio dell'ente ospedaliero predetto e' costituito da:
Attivita':
a) beni immobili patrimoniali, costituito da fondi rustici, fabbricati e terreni, specificatamente elencati nell'inventario allegato al verbale della commissione per l'individuazione e l'inventario dei beni da trasferire al nuovo ente ospedaliero per un valore approssimativo di lire 396.030.000;
b) titoli di debito pubblico dello Stato ed altri valori pubblici ed industriali, specificatamente elencati nello inventario predetto allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 8.739.846;
c) beni mobili costituiti da attrezzature, arredi, ecc. specificatamente elencati nell'inventario predetto allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 98.103.600.
Passivita':
a) debiti ipotecari e chirografari, specificatamente elencati nell'inventario predetto allegato al verbale della commissione di cui sopra, per un valore di lire 81.674.011;
b) censi, livelli, canoni e legati passivi, specificatamente elencati nell'inventario predetto allegato al verbale della commissione di cui sopra per un valore di lire 303.600.
Il medico provinciale di Novara, nel termine di due mesi dall'emanazione del presente decreto, nominera' una commissione per la provvisoria gestione dell'ente.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1