Per la commercializzazione all'interno della Comunita' europea del legname grezzo come legname grezzo "classificato C.E.E.", si applicano, in attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 89/1968 adottata il 23 gennaio 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 32 del 6 febbraio 1968, relativa alla classificazione del legname grezzo, le disposizioni del presente decreto.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Si intende per legname grezzo quello abbattuto, privo del cimale e dei rami, con o senza corteccia ed allestito in toppi e tondelli e ridotto in squarti e spacconi.
La classificazione C.E.E. del legname predetto e' facoltativa.
La denominazione di legname grezzo "classificato C.E.E." e' riservata solo al legname che risulta classificato in conformita' delle norme contenute nel seguente articolo 3 e nell'allegato al presente decreto.
Art. 3
#Comma 1
Agli adempimenti necessari per l'applicazione della direttiva di cui al precedente articolo 1 provvedono il Corpo forestale dello Stato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria, commercio e artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Art. 4
#Comma 1
Il legname classificato C.E.E., eccettuato quello da catasta, verra' sottoposto a marcazione secondo la procedura che sara' prevista dal decreto di cui al precedente articolo 3.
Art. 5
#Comma 1
Le spese inerenti alla classificazione ed alla marcazione sono a carico dei richiedenti e verranno specificate con il decreto di cui al precedente articolo 3 distintamente per il legname lungo e per il legname da catasta ed in relazione alle varie classi per dimensioni e per qualita'.