DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1191/1969 - Norme sulla classificazione del legname grezzo.

Norme sulla classificazione del legname grezzo.

Numero 1191 Anno 1969 GU 06.03.1970 Codice 069U1191

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1969-12-24;1191

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

Per la commercializzazione all'interno della Comunita' europea del legname grezzo come legname grezzo "classificato C.E.E.", si applicano, in attuazione della direttiva del consiglio delle Comunita' europee n. 89/1968 adottata il 23 gennaio 1968, pubblicata nella "Gazzetta Ufficiale" delle Comunita' europee n. 32 del 6 febbraio 1968, relativa alla classificazione del legname grezzo, le disposizioni del presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

Si intende per legname grezzo quello abbattuto, privo del cimale e dei rami, con o senza corteccia ed allestito in toppi e tondelli e ridotto in squarti e spacconi.
La classificazione C.E.E. del legname predetto e' facoltativa.
La denominazione di legname grezzo "classificato C.E.E." e' riservata solo al legname che risulta classificato in conformita' delle norme contenute nel seguente articolo 3 e nell'allegato al presente decreto.


Art. 3

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Comma 1

Agli adempimenti necessari per l'applicazione della direttiva di cui al precedente articolo 1 provvedono il Corpo forestale dello Stato e le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, secondo le norme che saranno emanate con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste di concerto con quello per l'industria, commercio e artigianato entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e che saranno pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Art. 4

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Comma 1

Il legname classificato C.E.E., eccettuato quello da catasta, verra' sottoposto a marcazione secondo la procedura che sara' prevista dal decreto di cui al precedente articolo 3.


Art. 5

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Comma 1

Le spese inerenti alla classificazione ed alla marcazione sono a carico dei richiedenti e verranno specificate con il decreto di cui al precedente articolo 3 distintamente per il legname lungo e per il legname da catasta ed in relazione alle varie classi per dimensioni e per qualita'.