IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, numero 1162, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 61 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in scienze politiche e' aggiunto quello di lingua spagnola.
Art. 72 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in economia e commercio e' aggiunto quello di geografia regionale.
Art. 146 - all'elenco degli insegnamenti complementari del corso di laurea in medicina e chirurgia della seconda facolta' sono aggiunti i seguenti:
biochimica sistematica umana;
chirurgia oncologica;
chirurgia riparatrice della mano;
chirurgia plastica e ricostruttrice;
citologia normale ultrastrutturale;
citopatologia;
endocrinochirurgia;
gerontologia e geriatria;
fisiopatologia respiratoria;
chirurgia dell'apparato digerente;
tecniche fisiologiche;
istituzioni di chimica biologica;
medicina nucleare;
medicina sociale;
microchirurgia;
neurochirurgia infantile;
neurotraumatologia;
oncologia medica;
psicopatologia generale;
radioterapia;
semeiotica neurologica;
storia della medicina;
tecnica e diagnostica istopatologica;
terapia fisica e riabilitazione;
biochimica cellulare.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1