Il n. 1) dell'art. 29 del regolamento per la sanita' marittima, approvato con regio decreto 29 settembre 1895, n. 636, modificato dal regio decreto 7 luglio 1910, n. 593 e dal regio decreto 29 novembre 1925, n. 2288 e' sostituito come segue:
"1) atto di nascita dal quale risulti che il candidato non ha superato, alla data del bando di concorso, il quarantacinquesimo anno di eta'".
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1