IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Chieti, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1965, n. 1007, e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1966, n. 1291, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Istituto universitario di medicina e chirurgia di Chieti e convalidate dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' di Chieti, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
Art. 52 - all'elenco degli insegnamenti complementari per il corso di laurea in medicina e chirurgia sono aggiunti i seguenti:
cardiologia infantile;
cardiochirurgia pediatrica;
neurofisiopatologia;
tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio;
programmazione ed organizzazione dei servizi sanitari.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1