DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1006/1975 - Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Messina.

Numero 1006 Anno 1975 GU 11.06.1976 Codice 075U1006

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1975-10-31;1006

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato con regio decreto 1 ottobre 1936, n. 1923, e modificato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1090, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' di Messina e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Universita' degli studi di Messina, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:

Dopo l'art. 194, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione, in malattie dell'apparato digerente.
Scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente
Art. 195. - La scuola di specializzazione in malattie dell'apparato digerente conferisce il diploma di specialista in malattie dell'apparato digerente e ha sede presso l'istituto di patologia speciale medica e metodologia clinica.
Art. 196. - La scuola ha la durata di 4 anni di cui uno dedicato al tirocinio pratico. Abbreviazioni del corso potranno essere concesse a giudizio insindacabile del consiglio della scuola, soltanto a coloro che diano dimostrazione documentata di avere preparazione, servizio ed attivita' scientifica nel campo specifico di riconosciuto merito e svolti in ambienti qualificati. In ogni caso l'abbreviazione del corso deve essere dettagliatamente motivata dal consiglio della scuola.
Art. 197. - Il corso comprende i seguenti insegnamenti:
1° Anno:
anatomia patologica;
fisiopatologia;
chimica clinica;
semeiotica fisica e strumentale (1° anno);
clinica medica (1° anno).
2° Anno:
semeiotica fisica e strumentale (2° anno);
semeiotica radiologica;
malattie del tubo digerente;
clinica medica (2° anno).
3° Anno:
malattie del fegato e del pancreas;
clinica medica (3° anno).
4° Anno:
tirocinio pratico da svolgersi in qualificate cliniche universitarie o reparti ospedalieri.
A queste materie fondamentali obbligatorie potranno essere aggiunte le seguenti sei materie complementari con corsi semestrali:
parassitologia (1° anno);
psicopatologia (1° anno);
dietetica (2° anno);
chirurgia dell'apparato digerente (2° anno);
immunologia (3° anno);
farmacologia (3° anno).
Art. 198. - L'iscrizione alla scuola avviene per titoli.
Nel caso che le domande superino il numero dei posti disponibili, l'ammissione avverra' per titoli ed esami. Sono ammessi i laureati in medicina e chirurgia.
Art. 199. - Sono disponibili otto posti per ciascun anno di corso.
Gli iscritti alla scuola hanno obbligo di frequentare le lezioni, le corsie ed i laboratori nonche' di prestare servizio, se richiesti, nell'istituto come medici interni con funzioni assistenziali.
Gli allievi che non dimostrino di aver ottemperato alla richiesta frequenza, non saranno ammessi a sostenere le prove di esami.
Art. 200. - Alla fine di ogni anno di corso gli iscritti sono tenuti a superare tutti gli esami relativi ai singoli insegnamenti fondamentali e complementari di ciascun anno per il passaggio all'anno successivo.
Gli esami biennali e triennali saranno sostenuti rispettivamente alla fine del biennio ed alla fine del triennio.
Art. 201. - Al termine del corso di studi per il conseguimento del diploma, gli iscritti che abbiano superato tutti gli esami, dovranno sostenere una dissertazione scritta su un argomento di carattere gastroenterologico.