IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 1968, n. 1200 e modificato con decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1969, n. 764, e successive modificazioni;
Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;
Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;
Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta;
Considerato che l'insegnamento fondamentale di esperimentazioni di fisica conserva la denominazione prevista dal vigente ordinamento didattico nazionale;
Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli, organi accademici dell'Universita' degli studi di Lecce e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;
Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;
Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione;
Decreta:
Lo statuto dell'Universita' degli studi di Lecce, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso:
L'art. 65, relativo alle norme del corso di laurea in fisica, e' modificato nel senso che l'insegnamento fondamentale di esperimentazioni di fisica (biennale) comporta un esame alla fine di ogni anno.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1