E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Ancona il 12 settembre 1972, per il finanziamento di un posto di assistente ordinario presso la cattedra di "Semeiotica chirurgica" della facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
E' istituito, ai sensi dell'art. 1 (sub. art. 13-bis) della legge 24 giugno 1950, n. 465, un posto di assistente ordinario in aggiunta a quelli gia' assegnati alla facolta' di medicina e chirurgia dell'Universita' di Ancona.
Art. 3
#Comma 1
I contributi annui a carico del Consorzio per il potenziamento degli studi universitari di Ancona, vengono determinati in L. 2.800.000 (duemilioniottocentomila) per il mantenimento del posto di assistente di cui al precedente art. 2 e in L. 560.000 (cinquecentosessantamila) da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 4
#Comma 1
L'Universita' di Ancona, si obbliga a versare allo Stato sia l'ammontare degli emolumenti dovuti al titolare del posto nel loro importo lordo, sia il contributo, di cui al precedente art. 3, da destinarsi al trattamento di cessazione dal servizio eventualmente spettante al titolare del posto stesso.
Art. 5
#Comma 1
Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza, oppure vengano meno o risultino insufficienti, per qualsiasi motivo, i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo 2 sara' senz'altro soppresso e il titolare cessera' immediatamente dal servizio.