I posti di consigliere, non riservati ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato e ai consiglieri amministrativi regionali ai sensi dell'art. 17 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, possono essere conferiti a coloro che, per l'attivita' o gli studi giuridico-amministrativi compiuti e per le doti attitudinali e di carattere, posseggano piena idoneita' all'esercizio delle funzioni di consigliere di Stato.
Per la nomina e' prescritto il parere del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, su richiesta motivata della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
(Nomina diretta dei consiglieri di Stato)
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
(Nomina a consigliere di Stato dei primi referendari e referendari - Riserva di posti)
Comma 2
La meta' dei posti disponibili nel ruolo dei consiglieri di Stato e' riservata per la nomina da conferirsi ai primi referendari ed ai referendari del Consiglio di Stato in servizio, nell'ordine in cui i posti stessi si rendono disponibili.
In mancanza di primi referendari e di referendari, i detti posti sono lasciati scoperti e considerati posti di risulta per la nomina a referendario; tuttavia, su proposta del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato, possono essere coperti, in tutto o in parte, con il sistema previsto dall'art. 1.
Il consiglio di presidenza del Consiglio di Stato designa i primi referendari e referendari in possesso dei prescritti requisiti per la nomina a consigliere.
Art. 3
#Comma 1
(Nomina dei presidenti di sezione del Consiglio di Stato)
Comma 2
I consiglieri di Stato sono nominati presidenti di sezione tenendo anche conto dell'anzianita' complessiva di servizio presso il Consiglio di Stato e delle proposte del consiglio di presidenza del Consiglio di Stato.