Le lettere a), b), c), d) ed e) del secondo comma dell'art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, sono sostituite come segue:
"a) 9% per l'assistenza agli orfani;
b) 2% per l'assicurazione del personale;
c) 3% per le spese generali;
d) 60% per l'indennita' di buonuscita;
e) 26% per gli altri interventi del fondo".
Allo stesso articolo 25 del decreto del Presidente della Repubblica 18 ottobre 1961, n. 1414, e' aggiunto il seguente comma:
"Il Ministro per le finanze, su proposta del consiglio di amministrazione, nel corso dell'esercizio, puo' variare, in piu' o in meno, le percentuali stabilite alle lettere a), b), c) ed e) del precedente comma, in relazione all'andamento della gestione".
Al terzo comma dell'art. 27 del medesimo decreto e' aggiunta la seguente lettera:
"c) per far fronte alle eventuali deficienze delle assegnazioni di bilancio per le voci di spesa di cui al secondo comma dell'art. 25".
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
Il presente decreto ha effetto dal 1 gennaio 1971.