Il periodo di navigazione su navi mercantili nazionali di cui all'art. 3 del decreto luogotenenziale 1 marzo 1945, n. 127, quale risulta modificato dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 1954, n. 586 e dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 1957, n. 1110, puo' essere sostituito, in misura non superiore ad un terzo, da un corrispondente periodo di navigazione su navi mercantili estere.
Testo vigente
Articolo unico
#Comma 1