IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Imperia in data 9 dicembre 1968, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile di Sanremo e' stato classificato ospedale generale provinciale a norma degli articoli 19, 20, 22 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' degli articoli 2 dello statuto dell'Ospedale civico Mauriziano di Sanremo, approvato con regio decreto 20 ottobre 1912; 1 dello statuto dell'ospedale infantile Andres Nunez di Sanremo, approvato con regio decreto 20 gennaio 1907 e 2 dello statuto dell'Istituto oftalmico-otologico internazionale di Sanremo, approvato con regio decreto 15 agosto 1913 modificati con regio decreto 25 ottobre 1938 e con decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1965, registrato alla Corte dei conti il 20 agosto 1965, registro n. 27 Interno, foglio n. 388;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita' di concerto con il Ministro per l'interno;
Decreta:
L'ospedale civile, con sede in Sanremo (Imperia), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto, e' composto come segue:
cinque membri eletti dal consiglio provinciale di Imperia;
due membri eletti dal consiglio comunale di Sanremo;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente, approvato con i decreti indicati in premessa.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1