DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

D.P.R. 1081/1969 - Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Citta' della Pieve.

Dichiarazione di ente ospedaliero dell'ospedale civile, con sede in Citta' della Pieve.

Numero 1081 Anno 1969 GU 28.01.1970 Codice 069U1081

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Testo vigente

Art. 1

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Comma 1

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 12 febbraio 1968, n. 132, recante norme sugli enti ospedalieri e sull'assistenza ospedaliera;
Visto il decreto del medico provinciale di Perugia in data 8 febbraio 1969, con il quale, sentito il consiglio provinciale di sanita', l'ospedale civile di Citta' della Pieve e' stato classificato ospedale generale di zona a norma degli articoli 19, 20, 21 e 54 della citata legge n. 132;
Considerato che l'ente anzidetto alla data di entrata in vigore della legge 12 febbraio 1968, n. 132, provvedeva esclusivamente al ricovero ed alla cura degli infermi, in conformita' dell'art. 2 dello statuto approvato con regio decreto 5 marzo 1868, e successive modificazioni;
Visti gli articoli 3, 4, 9 e 54 della legge stessa;
Sulla proposta del Ministro per la sanita', di concerto con il Ministro per l'interno;

Decreta:

L'ospedale civile, con sede in Citta' della Pieve (Perugia), di cui alle premesse, e' dichiarato ente ospedaliero.
Il consiglio di amministrazione dell'ente ospedaliero suddetto e' composto come segue:
un membro eletto dal consiglio provinciale di Perugia;
tre membri eletti dal consiglio comunale di Citta' della Pieve;
due membri in rappresentanza degli originari interessi dell'ente, designati e nominati ai sensi dello statuto dell'ente approvato con regio decreto 5 marzo 1868, modificato con regio decreto 8 febbraio 1939.