IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Veduta la legge 15 giugno 1931, n. 889, sul riordinamento dell'istruzione media tecnica;
Veduto il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, che approva il testo unico della legge comunale e provinciale;
Veduto l'art. 9 del regio decreto-legge 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939;
Veduta la legge 22 novembre 1961, n. 1282;
Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 luglio 1960, n. 1986, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 ottobre 1961, n. 259, con il quale e' stato istituito l'istituto professionale femminile di Potenza;
Considerato che presso il suddetto istituto funzionano anche sezioni di qualifica appartenenti al settore commerciale;
Ritenuta la necessita' che l'istituto professionale femminile di Potenza assuma la denominazione di istituto professionale per il commercio;
Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la pubblica istruzione, di concerto con quelli per l'interno e per il tesoro;
Decreta:
A decorrere dal 1 ottobre 1969 l'istituto professionale femminile di Stato di Potenza assume la denominazione di istituto professionale di Stato per il commercio.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1